Molto spesso la lega nazionale per la difesa del cane si è dovuta occupare delle
difficoltà che incontrano i proprietari di animali domestici che abitano in condominio.
Purtroppo l'arroganza di qualche singolo condomino o la forza delle maggioranze
assembleari di condominio ha costretto ingiustificatamente più volte gli amanti degli
animali a sbarazzarsi dei loro fedeli, innocenti e inconsapevoli amici.
Per contro, la giurisprudenza ha considerato spesso illegittimi i divieti di tenere
animali domestici in condominio, proprio per la particolare importanza che essi rivestono
per l'uomo: una volta entrato in casa un cane o un gatto (ma non solo questi) entra a far
parte del patrimonio affettivo della famiglia e, come tale, va protetto.
Come può comportarsi, dunque, colui che possiede o desidera possedere un animale in
condominio?
Molto interessanti ed utili a questo proposito sono alcune sentenze della Corte di
Cassazione in materia di limiti dei diritti inerenti la proprietà ed il condominio. In
particolare ci può essere d'aiuto la massima Cass. 24/3/1972 n.899:
1) se le norme dei regolamenti condominiali, che regolano le capacità dei condomini sulle
loro proprietà esclusive, sono precostituite dal costruttore o dall'originario unico
proprietario dell'intero edificio, devono essere accettate espressamente dai condomini (nell'atto di acquisto o locazione o
con atto separato);
2) le norme regolamentari possono limitare il pieno esercizio del diritto di proprietà
nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se decise dall'assemblea condominiale
all'unanimità.
E' necessaria l'approvazione, quindi, di tutti i condomini e sarà perciò sufficiente
l'opposizione di anche uno solo di essi perché non possa istituirsi, ex novo, il divieto
di tenere cani o gatti;
3) se un proprietario di animale (o chi desideri diventare tale) acquista o prende in
affitto un appartamento in un edificio già provvisto di regolamento approvato
dall'assemblea condominiale, non è vincolato alle disposizioni limitative di esso a carico delle proprietà esclusive dei
singoli condomini se le stesse limitazioni (veri e propri oneri reali) non siano state
trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate ed accettate negli atti
d'acquisto o di locazione.
Se intendete tenere animali nel vostro appartamento fatevi mostrare una copia del
regolamento condominiale prima della locazione o dell'atto di acquisto. Se il regolamento
non esiste ancora o, se esistente, non pone alcun divieto, nessuno potrà privarvi della compagnia di un animale.
Se nei regolamenti è invece posto il divieto in questione, questo sarà vincolante per
voi solo se all'atto dell'acquisto o della locazione sarà menzionata l'esistenza del regolamento stesso e se
esso sarà da voi accettato.
In questo caso i vicini potranno agire contro di voi solo se l'animale arrecherà gravi
disturbi al vicinato, ma ricordiamo l'articolo n.844 del Codice Civile: "il
proprietario di un fondo non può impedire i rumori derivanti da fondo del vicino, se non
superano le normali tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione di
luoghi..."
La giurisprudenza ha affermato che l'art. n.844 C.C. pur riferendosi direttamente alla
proprietà fondiaria, va applicato anche nei rapporti tra condomini. Ne consegue che sono
da ritenersi illecite le immissioni che, non solo per intensità, ma anche per frequenza,
sono tali da provocare disturbi o malesseri a persone di normale sopportazione (e non a
persone particolarmente insofferenti o addirittura noiose).
E' quindi ora di far sapere a tutti che in un Paese evoluto anche gli animali hanno
diritto ai loro spazi civilmente protetti